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Ordinanza — n. 24387/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective elements and sentencing. The court rejected the appeal as inadmissible due to vague arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24387/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, De Rosa Gennaro, challenged the lower court's findings on subjective elements of crimes and sentencing without providing specific factual or legal arguments. The court rejected the appeal because the defense merely repeated accusations from previous proceedings without refuting the established facts or legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation lack specificity and fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity subjective elements sentencing review Cassation procedure sanzione disciplinare infrazione commessa nell'azienda pratiche commerciali ingannevoli

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

nato a SAN FELICE A CANCELLO il 05/04/1987 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Rosa Gennaro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo dei reati contestati, il vizio di motivazione con riferimento al diniego circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è del tutto privo di specificità con riferimento a tutti e tre i profili di censura; che la difesa ricorrente si limita a richiamare le imputazioni, gli esiti dei due gradi di giudizio che sostiene essere erronei, senza in alcun modo confutare gli argomenti fattuali e giuridici che sostengono tali censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas