Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal qualification of a depenalized act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to legally qualify a depenalized act. The appellant argued the first ground was a violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held such defects cannot be raised regarding legal issues without deducing a specific law violation. Additionally, the Court found the second ground regarding mitigating circumstances to be unfounded based on the act's negative value and the appellant's prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 485 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: In cassation appeals, defects of motivation under Article 606 cannot be raised regarding legal issues unless a specific violation of law is deduced, and depenalized acts may still be punished based on prior convictions and the act's negative value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Basilisco Anna Maria; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie depenalizzata di cui all'art. 485 cod. pen, non è consentito; che va richiamato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la Corte di appello ha argomentato correttamente con riferimento al profilo qui dedotto evidenziando come l'assunto dell'imputata di essere stata l'autrice materiale della falsificazione dell'assegno non forniva concrete allegazioni ed era del tutto tardivo in quanto affidato ad un atto scritto depositato solo in limine alla decisione di appello (pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che il diniego è correttamente fondato sul disvalore del fatto (messa all'incasso di un assegno clonato dell'importo di euro 9.350,00) e sulle pregresse condanne riportate dall'imputata, pertanto con preciso riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M2026 Goodsz-M09De SOM