Cassation court dismisses appeal against robbery sentence, upholding denial of minor offense mitigation due to significant moral harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to reduce the robbery sentence. The appellate court correctly denied mitigation for the minor nature of the offense and the low value of stolen goods, emphasizing that the crime caused severe moral harm to the victim. Consequently, the court affirmed the lower court's decision based on the offender's organized execution methods and negative criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: For robbery, minor offense mitigation requires evaluating both economic loss and moral injury; if the overall prejudice is not of special triviality, the mitigation must be denied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O nato a SANT'ARPINO il 02/06/1981 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Serio Elpidio; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, della attenuante del danno patrimoniale lieve di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché con riguardo alla dosimetria della pena; che, quanto al primo profilo, con apparato giustificativo congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2023, il collegio di merito ha escluso la diminuente della lieve entità, con considerazioni in fatto non sindacabili in questa sede, compiendo la corretta valutazione complessiva della azione predatoria che ha ritenuto connotata da modalità esecutive organizzate e da significativa offensività; che, quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte di appello ha fondato il diniego sul rilevante pregiudizio alla libertà morale di fisica cagionato alla persona offesa (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), con corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante (SU, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); che, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è correttamente fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili (l'ammissione dell'addebito è stata ritenuta irrilevante in quanto parziale e di nulla utilità alla luce dell'inequivocabile quadro probatorio a carico) e sulla ricorrenza, di contro, di dati di segno negativo (plurimi precedenti penali per reati a fine di lucro); che in tal modo il collegio di merito si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). che la censura relativa al mancato contenimento della pena nel minimo edittale è del tutto priva di specificità (si veda pag. 4 del ricorso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M