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Ordinanza — n. 24381/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellate rejection of settlement is an ordinatoria act, not appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24381/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pan Haijiao inadmissible, ruling that the appellate court's rejection of a settlement proposal is an ordinatoria act. The appellant argued for a violation of law regarding the dismissal, but the court found the motive manifestly unfounded based on established precedent. Consequently, the decision to reject the settlement was deemed non-appealable because it merely orders the continuation of the ordinary trial without granting a new penal benefit.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The rejection of a settlement proposal by the Court of Appeal is an ordinatoria act and not subject to cassation appeal, as it does not constitute a penal benefit but rather orders the continuation of the ordinary trial.

Parole chiave

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settlement proposal rejection appellate court ordinatoria act cassation appeal inadmissibility penal settlement finality continuation of ordinary trial dichiarazione fiscale tardiva produzione tardiva di documenti rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025
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Testo completo

o il 01/07/1974 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pan Haijiao; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto della proposta di concordato avanzata dalle parti, è manifestamente infondato; poiché, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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