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Ordinanza — n. 24380/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism charges due to lack of evidence regarding the underlying trademark counterfeiting crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24380/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of flawed reasoning regarding the underlying crime of trademark counterfeiting. The appellate court found the defendant lacked evidence proving the origin and authenticity of the seized products and possessed no tools to commit the alleged counterfeiting. Consequently, the court ruled that the necessary subjective element for the crime of recidivism was not established, leading to the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 473 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly identifies that the defendant failed to prove the existence of the underlying crime and the requisite subjective intent for recidivism.

Parole chiave

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recidivism charges trademark counterfeiting subjective intent inadmissible appeal burden of proof catasto dei rumori immissioni foniche valore limite d'esposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 473 cod. pen.
5 della sentenza impugnata) che il reato presupposto era da individuarsi in quello di contraffazione del marchio (art. 473 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 473 cod. pen
5 della sentenza impugnata) che il reato presupposto era da individuarsi in quello di contraffazione del marchio (art. 473 cod.
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Testo completo

nato a ACERRA il 02/02/1994 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciotola Carmela; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione sotto il profilo della sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato; la Corte di appello, con apparato argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato (pag. 5 della sentenza impugnata) che il reato presupposto era da individuarsi in quello di contraffazione del marchio (art. 473 cod. pen.) da altri commesso atteso che l'imputata nulla aveva addotto in ordine alla sua personale partecipazione e neppure disponeva degli strumenti necessari in tal senso; quanto al dolo del delitto di ricettazione, ha posto in luce come l'odierna ricorrente non avesse esibito documenti che attestassero la provenienza e l'originalità dei prodotti detenuti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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