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Ordinanza — n. 24379/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding factual qualification and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly qualify the theft or recognize a mitigating circumstance of receiving stolen goods. The defendant argued the theft was not his material act and that he should receive leniency for receiving a Honda vehicle, but the appellate court correctly noted the inconsistency with the initial report and the high value of the car containing needles. Consequently, the court ruled the appeal could not proceed on these grounds and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648, quarto comma, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: The Court of Cassation holds that a complaint regarding the lack of qualification of facts or the recognition of mitigating circumstances is inadmissible as it concerns questions of fact rather than law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual qualification of crime mitigating circumstance receiving stolen goods Court of Cassation obbligo di contrattare adempimento dell'obbligazione contratto reale

Disposizioni normative citate

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Art. 648, quarto comma, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.
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Testo completo

LE nato a ROMA il 08/06/1982 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Ambrosi Daniele; letta la memoria difensiva depositata in data 31/03/2026; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è inammissibile: che la prima doglianza, per come formulata non è consentita, in quanto il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento alle questioni di diritto; che, in ogni caso, la Corte di appello ha argomentato correttamente (pag. 3 della sentenza impugnata) evidenziando come l'assunto dell'imputato di essere stato l'autore materiale del furto della cosa ricettata, reso solo nel giudizio dibattimentale e dopo avere avuto accesso agli atti processuali, non era attendibile in quanto non congruente con la denuncia in atti; che la Corte ha escluso, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità non solo per il valore, tutt'altro che irrisorio, del bene ricettato (veicolo Honda) ma anche in considerazione della condizione in cui esso era stato riconsegnato alla vittima (a bordo vi erano siringhe) che aveva necessariamente comportato spese per il legittimo proprietario e dei precedenti penali per reati analoghi di cui è attinto il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M