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Ordinanza — n. 24378/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding insurance fraud querel validity and timeliness under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Sciotti Teodoro inadmissible, rejecting claims regarding the validity and timeliness of a criminal complaint. The appellate court correctly determined that a special power of attorney granted to the insurance company's representative covered all potential crimes within the company's social sphere, including the alleged fraud under Article 642 of the Penal Code. Furthermore, the court affirmed that the 90-day deadline for filing the complaint began only after the completion of necessary expert investigations, not upon initial suspicion, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 37 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 122 cod. pen.; Art. 124 cod. pen.: A special power of attorney granted preventively to a legal representative covers all crimes related to the entity's social sphere, and the deadline for filing a criminal complaint runs from the conclusion of necessary investigative acts required to reconstruct the offense.

Parole chiave

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preventive power of attorney criminal complaint timeliness insurance fraud querel special power of attorney criminal procedure code legal representative authority investigative acts deadline protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 122 cod. pen.
prevede espressamente che la procura speciale di cui all'art. 122 cod.
Art. 124 cod. pen.
art. 642 cod. pen
6 e 7 della sentenza impugnata) affermato che il mandato conferito a colui che aveva avanzato la richiesta di punizione era da intendersi preventivamente conferito per tutti gli illeciti inerenti all'oggetto sociale della società assicurativa e, dunque, anche per contestato reato di cui all'art. 642 cod.
art. 37 disp. att. cod. proc. pen
art. 122 cod. pen
prevede espressamente che la procura speciale di cui all'art. 122 cod. pen.
art. 124 cod. pen
art. 578 cod. proc. pen
261018);considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 578 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 22506 del 16/07/2020, Chiaccio
Sez. 2 n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso
Sez. 2 n. 1878 del 09/12/2016-dep. 16/01/2017, P.C. in proc. Dindi
Sez. 2 n. 5785 del 26/10/2016- dep. 08/02/2017, Lovison
Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo
decorre, non dal momento in cui la persona offesa, sulla base di semplici sospetti, attiva le indagini, ma dall'esito delle stesse (Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.
Sez. 2 n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti
Sez. 5 n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi
272373; Sez. 5 n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv.
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Testo completo

posto da: SCIOTTI TEODORO nato a VELLETRI il 24/10/1954 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sciotti Teodoro; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e l'omessa motivazione in punto di validità e tempestività della querela, sono manifestamente infondati avendo la Corte di appello ( pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) affermato che il mandato conferito a colui che aveva avanzato la richiesta di punizione era da intendersi preventivamente conferito per tutti gli illeciti inerenti all'oggetto sociale della società assicurativa e, dunque, anche per contestato reato di cui all'art. 642 cod. pen.; che la querela in questione era anche tempestiva in quanto presentata entro il termine di 90 giorni da quello in cui la compagnia aveva avuto certezza della tentata frode assicurativa ( e cioè con la conclusione degli accertamenti svolti dal perito Lupi); che, quanto al primo profilo, l'assunto è corretto in quanto l'art. 37 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la procura speciale di cui all'art. 122 cod. pen. sia rilasciata dal legale rappresentante di un ente anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, sicchè, in tal caso, l'esercizio del potere rappresentativo deve intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria (Sez. 2 n. 22506 del 16/07/2020, Chiaccio, Rv. 279288-01;

Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso Rv. 279195; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016-dep. 16/01/2017, P.C. in proc. Dindi, Rv. 268769; Sez. 2, n. 5785 del 26/10/2016- dep. 08/02/2017, Lovison, Rv. 269190); proprio la ratio semplificatrice sottesa alla citata previsione normativa, consente di ritenere del tutto legittima una procura preventiva rilasciata a tutela degli interessi delle persone giuridiche, ancorchè essa non indichi i singoli reati per i quali è stata conferita e, invece, preveda, in modo onnicomprensivo, l'attribuzione del potere di proporre istanza punitiva per tutti gli illeciti che danneggiano gli interessi della società e, dunque, rientrano nell'oggetto sociale; che, quanto al secondo profilo, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il soggetto a ciò legittimato acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la sua ricostruzione e per l'individuazione del suo autore, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa, sulla base di semplici sospetti, attiva le indagini, ma dall'esito delle stesse (Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081;

Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373; Sez. 5 n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018);considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di conferma delle statuizioni civili, è manifestamente infondato atteso che tale conferma consegue all'accertamento della responsabilità per il reato ascritto condotto dalla Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni del perito Lupi che sono state sottoposte al dovuto vaglio, così disattendendo il motivo di appello con il quale si invocava pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto; considerato che del tutto eccentrico e non consentito è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura l'assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche; che la deduzione non si confronta con l'esito del giudizio di appello (declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M