Cassation court dismisses appeal claiming robbery misclassification and sentencing errors as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Guerriero Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of attempted theft and requested generic mitigating circumstances, but the lower court correctly identified the act as attempted robbery due to threats of death. Furthermore, the request for a suspended sentence was rejected because it was filed after the relevant legislative change took effect, violating procedural timing rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: The court must assess whether an appeal is admissible based on the timing of the request relative to legislative changes; procedural defects regarding the filing of specific sentencing requests render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: GUERRIERO SALVATORE nato a PALERMO il 16/07/1994 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guerriero Salvatore; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, è manifestamente infondato atteso che dalla ricostruzione fattuale operata nelle due sentenze di merito emerge che l'imputato, in concorso con un complice, minacciava di morte Salvatore Tedesco (cercando anche di bloccarlo fisicamente) al fine di impossessarsi di beni da costui posseduti; pertanto- come correttamente affermato dalla Corte di appello (pag. 2 della pronuncia impugnata)- si configura l'elemento costitutivo della minaccia a fini di predatori che integra il delitto di rapina, nella specie solo tentata; considerato che anche il secondo motivo, con il quale si si deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello compiutamente argomentato sul punto evidenziando l'assenza di elementi positivi e, di contro, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., il disvalore del fatto connotato da una condotta particolarmente aggressiva ad opera dell'imputato, già gravato da precedenti penali anche specifici, così formulando un motivato giudizio discrezionale, immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego di pena sostitutiva, non è consentito: la relativa istanza non è stata formulata - benchè utilmente proponibile - nell'atto di gravame, depositato in epoca ben successiva alla introduzione dell'art. 20 bis cod. pen., avvenuta con il D.I.vo n. 150 del 2022 e con decorrenza dal 30 dicembre 2022, già in vigore al momento della proposizione del gravame, sicchè il giudice di appello non aveva alcun onere di pronunciarsi in merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M