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Ordinanza — n. 24374/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, rejecting requests to re-evaluate evidence or reclassify fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24374/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a change in the fraud classification, but the court found these arguments sought factual reconstruction outside the scope of cassation review. The court upheld the lower court's thorough assessment of the witness and the established legal principles regarding unauthorized credit card use.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts, and appeals lacking specific legal grounds regarding the classification of the offense are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal scope of cassation review re-evaluation of evidence fraud charge classification unauthorized credit card use procedural costs factual reconstruction tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

PALERMO il 12/04/1971 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mancino Ninfa; letta la memoria depositata in data 31/03/2026 dal responsabile civile Poste Italiane s.p.a. , parte provata non ricorrente; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione anche per travisamento della prova, in punto di giudizio di responsabilità, è di fatto finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie e ad una alternativa ricostruzione fattuale, estranea al sindacato di legittimità; che la Corte di appello ( pagg. 2, 4 e 5 della sentenza impugnata) ha condotto il corretto vaglio di attendibilità della persona offesa confrontandosi direttamente con le deduzioni difensive e ha argomentato compiutamente in ordine alla superfluità della invocata integrazione istruttoria evidenziando, in particolare che l'escussione della testimone pavone Rosa era stata richiesta con riferimento a circostanze estranee al tema da decidere; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di indebito utilizzo di carta di credito (si veda pag. 5 sull'irrilevanza della mancanza di materiale disponibilità della carta da parte dell'imputata, essendo sufficiente l'uso non autorizzato della stessa e dei codici personali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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