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Ordinanza — n. 24373/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation of intercepted phone calls.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was a triple defect in reasoning regarding the evaluation of evidence, which is not permissible in a cassation proceeding. The appellant argued for a re-evaluation of intercepted phone conversations, but the Court affirmed that the interpretation of such evidence remains a matter for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it lacked a specific finding of evidence distortion, and the appellant was ordered to pay all associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without demonstrating a specific distortion of the facts or a clear deviation from the true content of the evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility intercepted phone conversations evaluation of evidence factual re-evaluation prohibited procedural defect reasoning indennità di disoccupazione dell'assicurato mantenimento della previdenza rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea
263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv.
Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino
268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv.
Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La Torre
Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola
Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.
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Testo completo

svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tantillo Giovanni; lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese) tempestivamente depositate dal difensore della parte civile Inps; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il triplice vizio di motivazione in punto di valutazione della prova non è consentito in quanto volto ad ottenere una rivisitazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti; che la Corte territoriale, rispondendo alle doglianze oggetto di appello e qui pedissequamente reiterate, ha esaminato e valutato le conversazioni telefoniche intercettate (riportate nel loro tenore testuale alle pagg. 98-107 della sentenza di primo grado che si salda con quella di secondo grado, trattandosi di doppia conforme con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente), ritenute decisive in quanto chiaramente dimostrative della tentata truffa contestata (capo 5).

Va ricordato e ribadito che costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talchè con il ricorso per cassazione è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La Torre, non mass.); va ulteriormente ricordato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (pronuncia a Sezioni Unite già citata;

Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. P.Q.M