Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted theft and receipt of stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Davide and Carlo Tinnirello inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of witness credibility and questioned the legal qualification of their actions as theft rather than receipt. The court rejected these claims, affirming the lower court's independent assessment of the witness and applying established jurisprudence regarding liability for possessing stolen goods without proving direct involvement in the theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The court must independently assess witness credibility, and a defendant possessing stolen goods without providing detailed indications of their involvement in the theft is liable for receipt, not theft, absent contrary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: TINNIRELLO DAVIDE nato a PALERMO il 03/10/1985 TINNIRELLO CARLO nato a PALERMO il 15/11/1993 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Tinnirello Davide e Tinnirello Carlo; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della testimone Luminita Catau è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha proceduto al corretto autonomo vaglio di tale portato dichiarativo, ritenuto intrinsecamente attendibile nel suo contenuto essenziale (in quanto non inficiato dalle divergenze evidenziate dal difensore nell'atto di appello) e corroborato da elementi esterni ( pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale ci deduce l'omessa motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti in furto, è parimenti manifestamente infondato; che il collegio di merito si è pronunciato al riguardo evidenziando che nulla risultava allegato in ordine al fatto che gli imputati fossero stati gli autori materiale del furto delle due vetture; che tale assunto è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313;
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M114 C r1/414 k‘l k2025CsAudìZleifiCO ti6