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Ordinanza — n. 24371/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding extortion vs. arbitrary rights claim and inadmissible new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court misqualified extortion as arbitrary rights exercise and failed to prove specific intent. The appellant argued the defendant lacked specific intent, but the court found the defendant knowingly sought unjust profit despite a reasonable belief in their rights. Furthermore, new claims regarding liability and mitigating circumstances were barred because they were not raised during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The principle of preclusion bars the first-time raising of issues not previously argued in the appeal, preventing the cassation court from annulling a decision based on grounds that would inevitably appear unmotivated if not examined by the appellate judge.

Parole chiave

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preclusion of new grounds extortion versus arbitrary rights specific intent requirement chain of devolution appellate review limits norme edilizie comunali reati contro la tranquillità pubblica violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

TO nato a PALMANOVA il 07/10/1973 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Musuruana Roberto; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dì legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto contestato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla Corte di appello che ha evidenziato (pagg. 4-7 della sentenza impugnata) la consapevolezza dell'imputato di pretendere più di quanto gli spettava, con evidente fine di procurarsi un profitto ingiusto, atteso che il riconoscimento di debito sottoscritto dalle persone offese recava un importo ben superiore al costo del noleggio delle vetture del cui danneggiamento con relativa riparazione non vi era alcuna prova); che tale assunto è conforme ai principi di diritto espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02 secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro, non per la rnaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo, l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, la condotta è connotata dall'intento di conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. osservato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 2) e si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte è infatti preclusa (non soltanto per le violazioni di legge, come espressamente disposto da(l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione del giudice di appello;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M