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Ordinanza — n. 24370/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing balance but allows pecuniary fine correction under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24370/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first appeal ground regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances, finding the lower court's reasoning sufficient. However, the second ground successfully requested a correction of the monetary fine amount. Consequently, the judgment was partially allowed to rectify the pecuniary penalty to 516.00 euros.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 619 cod. proc. pen.: The appellate court's discretionary balancing of sentencing factors is immune from cassation review if adequately motivated, but the trial court may correct the specific monetary fine amount via ex officio or request under procedural law.

Parole chiave

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sentencing balance pecuniary fine correction discretionary judgment procedural rectification mitigating circumstances pena minima gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Balistreri Francesco Carmelo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod.
Art. 69 cod. pen.
7); che la valutazione di cui all'art. 69 cod.
Art. 619 cod. proc. pen.
245931); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte territoriale, pur ritenendo congrua una sanzione corrispondente al minimo edittale, ha erroneamente determinato la componente pecuniaria in misura superiore, consente di operare in questa sede la rettifica ex art. 619 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Balistreri Francesco Carmelo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 619 cod. proc. pen
245931); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte territoriale, pur ritenendo congrua una sanzione corrispondente al minimo edittale, ha erroneamente determinato la componente pecuniaria in misura superiore, consente di operare in questa sede la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

CESCO CARMELO nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Balistreri Francesco Carmelo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. sulla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente argomentato in ordine al consistente "peso specifico" della aggravante a fronte del quale il giudizio di bilanciamento era da operarsi in termini di sola equivalenza (pag. 7); che la valutazione di cui all'art. 69 cod. pen è discrezionale e tipica del giudice di merito, sicchè sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione in ordine alla ragione per cui la soluzione dell'equivalenza appaia la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte territoriale, pur ritenendo congrua una sanzione corrispondente al minimo edittale, ha erroneamente determinato la componente pecuniaria in misura superiore, consente di operare in questa sede la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. della sentenza impugnata con rideternninazione, appunto, della pena pecuniaria in euro 516,00;

P.Q.M.

Rettifica la sentenz P.Q.M