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Ordinanza — n. 24368/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation and lack of mitigating circumstances in usury case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Carducci inadmissible, rejecting claims regarding evidence misrepresentation and the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court correctly evaluated the victim's credibility without requiring corroboration, as the victim was a civil party, and the lower court properly denied mitigation due to a lack of positive elements. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals alleging evidence misrepresentation or denial of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court properly assessed the victim's credibility as a civil party and found no positive elements for statutory mitigation.

Parole chiave

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evidence misrepresentation civil party credibility generic mitigating circumstances usury and extortion inadmissible appeal modifica della licenza edilizia spese di ristrutturazione motivi di ordine estetico

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
14 della sentenza impugnata); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
14 della sentenza impugnata); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez.
Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019
43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

posto da: CARDUCCI GENNARO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 07/02/1974 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carducci Gennaro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in punto di giudizio di attendibilità della persona offesa è in realtà finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità ed è privo della individuazione di specifici travisamenti; che la Corte di appello ha correttamente operato, confrontandosi appieno con le deduzioni difensive, il doveroso vaglio del portato dichiarativo della vittima dei reati di usura ed estorsione sul piano intrinseco, individuando anche precisi elementi di riscontro a tale narrato (pagg. 11-14 della sentenza impugnata), così facendo buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 14 della sentenza impugnata); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M