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Ordinanza — n. 24363/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdiction over criminal liability revaluation and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to reevaluate criminal liability findings. The appellant argued for a reassessment of evidence regarding money laundering and resistance to public officials, but the court noted these were already properly addressed by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed because reevaluating factual findings falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. pen.: The cassation court lacks jurisdiction to reevaluate factual findings or criminal liability determinations made by lower courts, limiting its review to violations of law and procedural defects.

Parole chiave

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cassation jurisdiction criminal liability revaluation lack of competence money laundering appeal resistance to officials inosservanza delle prescrizioni di controllo braccialetto elettronico periodo di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. pen.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besan
(in tal senso la consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besan, Rv.
Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio
Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv.
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Testo completo

AOLO nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matrella Francesco Paolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione, che è estranea al sindacato di legittimità, delle risultanze probatorie già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla provenienza delittuosa dei beni oggetto di imputazione (si veda pag. 4 relativamente alle richiamate dichiarazioni testimoniali raccolte e ai verbali di ricezione delle denunce-querele di furto dai cui emergeva la corrispondenza degli stessi, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, con quelli oggetto di furto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla configurazione del reato di resistenza al pubblico ufficiale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza impugnata); che la corte territoriale ha evidenziato come l'imputato non si fosse limitato a sottrarsi all'atto dovuto del pubblico ufficiale ma aveva anche messo in pericolo l'incolumità dei militari e degli altri utenti della strada, ponendo in essere, pertanto, non una mera fuga passiva ma una condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (in tal senso la consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besan, Rv. 277765;

Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M