Cassation court dismisses appeal claiming violation of substitute penalty law due to discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Melise Domenico inadmissible, rejecting his claim of a violation regarding substitute penalties. The appellant argued for a violation of Article 20 bis of the Penal Code and a lack of proper application of a substitute penalty, but the court found these grounds manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that judges are bound by statutory criteria for short substitute penalties, making their discretionary judgments immune from cassation review if adequately motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: The judge's discretionary power in applying substitute penalties for short custodial sentences is bound by statutory criteria and escapes cassation review if adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a NAPOLI il 03/03/1997 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Melise Domenico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dell'art. 20 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio, ove adeguatamente motivato come nella specie (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano la personalità negativa dell'imputato, già gravato da quattro pregresse condanne per reati contro il patrimonio e quindi della medesima indole di quello oggetto di giudizio, ed il rilevante disvalore del fatto consistito nell'avere effettuato una trasferta lontana dal luogo di residenza portando con sé un numero rilevante di strumenti atti allo scasso) sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M