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Ordinanza — n. 24360/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on habitual offense and generic mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the defendant's claims. The appellant argued for exclusion of punishability due to minor offense status and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly identified habitual behavior based on two prior fraud convictions. The Supreme Court affirmed that such mitigating factors require positive evidence of the defendant's personality, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The application of the mitigating circumstance for lack of negative personality elements requires positive evidence of such absence, and its denial is lawful when no such elements are substantiated.

Parole chiave

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habitual offense generic mitigating circumstances exclusion of punishability penal code art 62 bis inadmissible appeal costruzioni non autorizzate divieto di demolizione distanza tra edifici

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

igliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fusco Giovanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente ritenuto il presupposto ostativo del comportamento abituale avendo l'imputato riportato due pregresse condanne per il delitto di truffa e, quindi, per reati della medesima indole di quello oggetto di giudizio; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, neppure indicati nell'atto di appello ove la difesa aveva semplicemente invocato la diminuente de qua per adeguare la pena al caso concreto; che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M