Italian court dismisses appeal for theft mischaracterized as receipt due to failure to raise issue on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the legal qualification of the offense was not previously raised as an appeal argument. The appellant argued the conviction for receipt of stolen goods should be theft, but the court noted the defendant never alleged involvement in the underlying theft. Consequently, the court applied the established principle that possession without explanation constitutes receipt, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The principle is established that a person found in possession of stolen goods without providing circumstances indicating their involvement in the theft commits the crime of receipt, not theft, and such arguments must be raised on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a DELICETO il 28/10/1955 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scarpa Santino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di ricettazione in luogo di quella di furto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in ogni caso, è manifestamente infondato atteso che, come emerge dal provvedimento impugnato, l'imputato non ha mai allegato alcunchè in ordine alla attribuibilità a sé stesso del reato presupposto di furto; che è consolidato il principio secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313;
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M