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Ordinanza — n. 24359/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for theft mischaracterized as receipt due to failure to raise issue on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24359/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the legal qualification of the offense was not previously raised as an appeal argument. The appellant argued the conviction for receipt of stolen goods should be theft, but the court noted the defendant never alleged involvement in the underlying theft. Consequently, the court applied the established principle that possession without explanation constitutes receipt, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The principle is established that a person found in possession of stolen goods without providing circumstances indicating their involvement in the theft commits the crime of receipt, not theft, and such arguments must be raised on appeal.

Parole chiave

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criminal procedure inadmissible appeal receipt of stolen goods failure to allege legal qualification court costs preliminary objection contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro
pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
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Testo completo

nato a DELICETO il 28/10/1955 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scarpa Santino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di ricettazione in luogo di quella di furto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in ogni caso, è manifestamente infondato atteso che, come emerge dal provvedimento impugnato, l'imputato non ha mai allegato alcunchè in ordine alla attribuibilità a sé stesso del reato presupposto di furto; che è consolidato il principio secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M