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Ordinanza — n. 24358/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for reduced sentence after recognizing external continuation of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Abatino Gerdardo inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to explain the penalty reduction following the recognition of external crime continuation. The appellate court had applied a one-year increase to a three-year sentence for attempted robbery, effectively reducing the total punishment by two-thirds. The court ruled that such a significant reduction did not require detailed justification under Articles 132 and 133 of the Penal Code, as the original sentence was not disproportionately high compared to the average.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing for continued crimes does not require detailed reasoning unless the resulting penalty is significantly higher than the average measure.

Parole chiave

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external crime continuation penalty reduction lack of reasoning discretionary sentencing Cassation inadmissibility violazione delle norme sicurezza violazione di sigilli costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

posto da: ABATINO GERARDO nato a CERIGNOLA il 04/04/1973 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abatino Gerdardo; considerato che l'unico motivo prospettato - con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena operato a seguito del riconoscimento del vincolo di continuazione esterna tra il delitto oggetto di giudizio e il reato di tentata rapina giudicato con sentenza del 04/07/2011 della Corte di appello di Bari ( irrevocabile dal 05/06/2012)- è manifestamente infondato; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media; che la Corte territoriale - rispetto alla sanzione di tre anni di reclusione ed euro 600,00 di multa, originariamente irrogata per la tentata rapina già giudicata-ha stabilito un aumento di un anno con conseguente "abbattimento" di ben 2/3 della pena de qua; che tale determinazione non richiedeva imponeva particolare onere argomentativo e che comunque essa ha tenuto implicitamente conto della ricaduta nella commissione in altro delitto contro il patrimonio (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M