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Ordinanza — n. 24357/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding conviction for receiving stolen goods and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24357/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods and the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued for procedural errors and the application of leniency based on lack of criminal record, but the appellate court had thoroughly evaluated evidence showing the stolen motorcycle's altered frame and lack of legitimate acquisition justification. The Supreme Court rejected these claims, noting that generic mitigation requires positive factual elements beyond mere lack of prior convictions, especially under recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 595 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies the crime of receiving stolen goods based on material evidence and denies generic mitigating circumstances absent positive factual elements, as mere lack of criminal record does not automatically qualify for leniency.

Parole chiave

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receiving stolen goods generic mitigating circumstances criminal record inadmissible appeal procedural error legislative amendment material evidence pubblicità dell'appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 595 cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

to a CERIGNOLA il 11/06/1993 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Preziosa Emanuele; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) ha esaminato e vagliato la documentazione difensiva; che, mediante compiuto apparato argomentativo, tale carteggio è stato valutato non idoneo ad escludere la colpevolezza dell'imputato in ordine alla disponibilità materiale di un ciclomotore di provenienza illecita (poiché il numero di telaio era alterato) e alla consapevolezza di tale origine delittuosa (in mancanza di giustificazioni attendibili sulla ricezione del bene) , con conseguente logica sussunzione del fatto nell'alveo del reato di ricettazione e non della contravvenzione di incauto acquisto; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche, è manifestamento infondato; che la Corte territoriale ha escluso la diminuente de qua in ragione della assenza di elementi postivi valutabili in tal senso, tali non essendo la mera incensuratezza e l'opzione del rito abbreviato ( scelta effettuata per ottenere un concreto vantaggio sanzionatorio); che il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDEPOSITATA IN CANCELL RIA :72 G2'6 Funzi i. Ma