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Ordinanza — n. 24356/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide reasons for denying generic mitigating circumstances, but the court found this argument baseless. The decision rests on the established principle that such circumstances require positive factual elements, which were absent in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Generic mitigating circumstances are not a right of the accused but require positive factual elements; their denial is legitimate when no such elements are present.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive factual elements inadmissible appeal lack of evidence Cassation procedure agitazione politica reati contro la tranquillità pubblica reati contro la volontà popolare

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022
32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep.
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Testo completo

nato a CERIGNOLA il 26/10/1962 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manduano Matteo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omessa motivazione in punto di diniego circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) ha escluso la diminuente de qua in ragione dell'assenza di elementi positivi rilevabili dagli atti e neppure evidenziati nell'atto di appello, così uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M