Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24354/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals regarding witness credibility and legal qualification of fraud versus civil breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24354/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Di Carlo Vincenzo and Simone Isabella inadmissible. The appellate court correctly assessed the victim's testimony as credible and sufficient to establish fraud, rejecting arguments that civil breach was the only alternative. The court affirmed that witness credibility can stand alone without corroboration when properly motivated, leading to the dismissal of both procedural and substantive grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The credibility of a victim's testimony may serve as the sole basis for establishing criminal liability if the court provides adequate reasoning regarding the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of the narrative, without requiring corroborating evidence absent civil party status.

Parole chiave

Generato dall'IA
witness credibility assessment fraud versus civil breach victim testimony sufficiency appellate review standards inadmissible appeals violazione dell'ordine pubblico divieto di costruzione di diritto pubblico spazio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte Rv. 253214
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104
253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez.
Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti con un unico atto nell'interesse di Di Carlo Vincenzo e di Simone Isabella; considerato che il primo motivo, con il quale si censura il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha vagliato il portato dichiarativo di Samb Moustafa dando della assenza di costituzione di parte civile, dei contenuti intrinseci (chiari e non contradditori rispetto al nucleo essenziale del fatto) e della presenza di elementi probatori che lo corroboravano, così applicando correttamente il principio ampiamente consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di truffa in luogo di un mero illecito civile, è pure manifestamente infondato in quanto la Corte di appello nel richiamare la ricostruzione fattuale offerta dalla persona offesa (ritenuta attendibile) ha delineato la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi della truffa in capo all'imputato, così implicitamente escludendo la diversa ipotesi di mero inadempimento contrattuale; ritenuto,pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M