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Ordinanza — n. 24352/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion is properly exercised by lower court under penal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24352/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the imposed sanction, but the court found the appeal manifestly unfounded. The lower court correctly exercised its discretion to sentence based on the aggravated nature of the fraud and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the determination of a criminal sanction falls within the discretionary power of the court of first instance, provided the decision is motivated in accordance with statutory parameters and reflects the concrete value of the facts and the personality of the accused.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion Court of Cassation inadmissible appeal aggravated fraud penal code provisions violazione dei doveri professionali reati contro la salute pubblica indicazioni sulla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

iere MARIAPAOLA BORIO;v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Achouak Mohanned; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel caso di specie la Corte di appello ha puntualmente motivato la congruità della sanzione inflitta in aderenza ai parametri normativi di commisurazione dando rilievo al concreto disvalore dei fatti contestati (truffa aggravata dal danno di particolare gravità, attuata anche mediante sostituzione di persona) e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimo precedenti anche specifici ( pag.3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M