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Ordinanza — n. 24349/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation confrontation regarding attempted theft participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense failed to genuinely confront the appellate court's reasoning on his participation in the attempted theft, merely reiterating previously rejected arguments. The court upheld the conviction because the lower courts' findings were based on sufficient evidence from police operations and the appellant offered no alternative explanation for his presence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant does not genuinely confront the reasoning of the court of appeal but merely reiterates censure already adequately examined by the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of genuine confrontation attempted theft conviction procedural costs award reiteration of censure scemata imputabilità insufficienza di prove imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Lonardi Rotolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il difensore dell'imputato denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al tentativo di furto - è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta realmente con la motivazione della Corte d'appello e si limita a reiterare le censure già proposte e adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi, hanno ritenuto che non sussistono dubbi in ordine alla commissione del reato da parte dell'imputato, alla luce delle operazioni condotte dai Carabinieri che avevano portato, successivamente, all'identificazione del ricorrente, il quale non ha neppure fornito una ricostruzione alternativa volta a giustificare la sua presenza sul luogo del fatto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M