Italian Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances as motivation was complete and logical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a lower court's conviction for fraud and other offenses. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied, but the court found the first-instance reasoning complete and free of logical flaws. The decision rests on the principle that a trial judge need not address every favorable element, only those deemed decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.; Art. 360, n. 6 c.p.: An appeal contesting the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's motivation is complete and free of evident illogicality, requiring only reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che El Ashmawy Mohamed Abou El Nasr ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.; 237, in relazione al 216, primo comma; 223, primo comma e secondo comma, n. 2; 219, primo comma, legge fall. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione completa ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MYr oeposcrAU li .4 CANpt.I.ER‘A ... , -