Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Rosato inadmissible due to the failure to meet procedural requirements. Rosato argued that the lower court's decision violated criminal law, but the appellate court had already partially reformed the original judgment regarding his responsibility for the offense under Article 497-bis of the Penal Code. The court rejected the appeal because the sole ground cited was overly generic and did not specify the legal elements underlying the criticism, thereby failing to allow the appellate judge to exercise their supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 497-bis cod. pen.: An appeal must be specific and indicate the precise legal elements of the alleged violation; generic grounds lacking these elements render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Angelo Rosato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497- bis cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato rispetto della legge penale è oltremodo generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.Mr r DCPOSITATA : IN CANCEILERIA iNe [ Punzion udiziario Marcì Santis tu-