Italian Supreme Court dismisses appeal claiming non-application of statutory mitigating circumstance for theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Lajili Sabri inadmissible regarding a conviction for aggravated theft. The appellant argued that a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code was not applied. The court rejected this claim because the grounds were not specific but merely a repetition of arguments already dismissed by the Court of Appeal, failing to meet the requirement for a substantive legal critique at the stage of legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Appeals based on non-application of mitigating circumstances are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected by the lower court without providing specific new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LAJILI SABRI nato il 05/12/1988 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Lajili Sabri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge per non essere stata applicata la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici, ma soltanto apparenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione completa e non manifestamente illogica e che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M