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Ordinanza — n. 24338/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24338/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's finding of subjective intent in bankruptcy crimes, arguing a lack of motivation. However, the court rejected these arguments as generic and assertive, failing to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals alleging lack of motivation are inadmissible if they are generic and assertive, lacking the specific factual elements required by law to substantiate the criticism.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal bankruptcy crimes subjective intent Code of Criminal Procedure inadmissible appeal specificity requirement bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

da: MASUCCI ORAZIO nato a BIELLA il 11/01/1975 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; 21.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Orazio Masucci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi Al e A2 perché il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo D perché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. e di bancarotta semplice documentale (capi B1 e B2); Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza rispettivamente dell'elemento soggettivo nel reato di bancarotta semplice documentale e dell'aggravamento del dissesto con riferimento alla contestazione di cui al capo B1) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché estremamente generici e assertivi, essendo privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione completa e logicamente corretta, non vengono indicati con un minimo di specificità gli elementi che sono alla base delle censure formulate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M