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Ordinanza — n. 24332/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud and embezzlement due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24332/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's conviction for fraud and embezzlement, arguing the lack of subjective intent and causal links. The court rejected these claims as legally impermissible in a final review, noting that sentencing discretion and evidentiary assessments fall within the trial judge's domain.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Appeals based on alleged lack of subjective intent or causal nexus are inadmissible as they concern the assessment of evidence and sentencing discretion reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent requirement sentencing discretion review causal nexus evidence fraud and embezzlement conviction attenuazione della pena sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
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Testo completo

posto da: VILLOTTI VITALIANO nato a CIVITAVECCHIA il 06/09/1973 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vitaliano Villotti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, assolvendo l'imputato limitatamente alla condotta distrattiva di euro 541.728,65 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la responsabilità penale del predetto, già riconosciuta dal giudice di primo grado, per gli ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, contiene doglianze che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto del tutto assertive, soprattutto in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo.

Il primo motivo, inoltre, è generico sul nesso di causalità; d'altronde, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha adeguatamente chiarito - in relazione alla condotta distrattiva di euro 79.250,00 - come, nel caso di specie, non vi fosse prova che tale somma fosse stata destinata a "scostamenti salariali"; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché la determinazione della pena base e la graduazione della stessa in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni derivanti dal riconoscimento delle circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente chiarito che l'entità della pena inflitta e la precedente condanna dell'imputato erano ostativi alla concessione dei benefici richiesti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M