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Ordinanza — n. 24324/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24324/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posti da: ATTE° LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1976 PUGGILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/06/1972 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che Luigi Atteo e Salvatore Puggillo ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, comune in entrambi i ricorsi -con cui si deduce la mancanza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato in quanto il verbale del 27 settembre 2016, ancorché denominato "denuncia orale", contiene una esplicita manifestazione di volontà di punizione da parte della persona offesa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24324/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione atti impugnabili reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

posti da: ATTE° LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1976 PUGGILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/06/1972 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Atteo e Salvatore Puggillo ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, comune in entrambi i ricorsi -con cui si deduce la mancanza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato in quanto il verbale del 27 settembre 2016, ancorché denominato "denuncia orale", contiene una esplicita manifestazione di volontà di punizione da parte della persona offesa;

Rilevato che con il secondo motivo entrambi in ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che il motivo proposto da Atteo non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato che le censure proposte da Puggillo sono inedite in quanto non proposte in appello e, quindi, inammissibili. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di esaminare siccome non devolute, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M