Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false testimony, citing prescription and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false testimony. The appellant argued that the statute of limitations had expired due to the crime's five-year base penalty and interrupted periods, but the court found this infounded given the recidivism and pandemic-related suspensions. Furthermore, the court rejected claims of insufficient evidence and lack of offensiveness as inadmissible because they merely challenged the motivation without providing new factual arguments suitable for a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The appeal is inadmissible when the defendant merely contests the legal motivation without presenting new factual elements, and the lower court correctly applied the statute of limitations despite recidivism and interruption periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANZA sul ricorso proposto da: SAMIR NABIL nato il 12/05/1981 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Samir Nabil ricorre avverso la sentenza pronunziata il 20 maggio 2025 dalla Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto cui il ricorrente responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che con il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato posto che il delitto, commesso il 3 febbraio 2014, è punito con pena base di anni cinque, per cui, in presenza della riconosciuta recidiva reiterata e dei molteplici atti interruttivi, nonché della sospensione dei termini di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria da Covid -19, la Corte d'appello ha correttamente disatteso la relativa censura; che, infatti, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. ;
Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia I' erronea applicazione della legge penale censurando la carenza probatoria e il difetto di offensività sono inammissibili in quanto, pur lamentando un vizio di legge, di fatto deduce una mancata rispondenza alle acquisizioni processuali della motivazione così sollecitando una valutazione attiene al merito e che per legge non è consentita in sede di legittimità quando, come nel caso di che trattasi, la motivazione di completa, lineare e priva di manifeste illogicità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 marzo 2026 { DepOSTATA I. _ Il con i'gliere esten re CAIRCELLERIA 2 P i rrs dente nna Mau manodAziario ktFUflMa ltk