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Ordinanza — n. 24316/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24316/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che Marian Muti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile perché tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24316/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Marian Muti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile perché tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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prova del DNA identificazione forense genoma sostanze di origine umana prove acquisite illegalmente ritrovamento archeologico
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Testo completo

svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marian Muti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile perché tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma.di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M