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Ordinanza — n. 24315/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24315/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24315/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sui ricorsi proposti da: TUDOR SABRINA nato il 27/02/2000 TUDOR VIOLETTA nato a TORINO il 08/02/1992 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; I.RITENUTO IN FATTO E Rilevato che Sabrina Tudor e Violetta Tudor ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, ritenendo il delitto di cui al capo a) assorbito in quello di cui al capo b) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di violazione di domicilio (capo a) e di furto in abitazione (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate - è inammissibile in quanto generico poiché, a fronte di una motivazione completa, approfondita, rispettosa dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, non si confronta realmente essa e le contestazioni sollevate si appalesano del tutto apodittiche e generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24315/2026 — snpen · Corte di Cassazione: ANZA sui ricorsi proposti da: TUDOR SABRINA nato il 27/02/2000 TUDOR VIOLETTA nato a TORINO il 08/02/1992 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; I.RITENUTO IN FATTO E Rilevato che Sabrina Tudor e Violetta Tudor ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, ritenendo il delitto di cui al capo a) assorbito in quello di cui al capo b) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di violazione di domicilio (capo a) e di furto in abitazione (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate - è inammissibile in quanto generico poiché, a fronte di una motivazione completa, approfondita, rispettosa dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, non si confronta realmente essa e le contestazioni sollevate si appalesano del tutto apodittiche e generiche;

Parole chiave

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violazione di domicilio attribuzione dell'abitazione familiare reati contro la famiglia domicilio di una parte accuse di abuso azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

ANZA sui ricorsi proposti da: TUDOR SABRINA nato il 27/02/2000 TUDOR VIOLETTA nato a TORINO il 08/02/1992 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; I.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sabrina Tudor e Violetta Tudor ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, ritenendo il delitto di cui al capo a) assorbito in quello di cui al capo b) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di violazione di domicilio (capo a) e di furto in abitazione (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate - è inammissibile in quanto generico poiché, a fronte di una motivazione completa, approfondita, rispettosa dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, non si confronta realmente essa e le contestazioni sollevate si appalesano del tutto apodittiche e generiche;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Con-'dlier estensore Il PresidenteAnraM.. ro Michele