Italian Court dismisses appeals on theft charges, upholding aggravated sentencing due to lack of continuous surveillance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sharon Sargoni and Nadia Spinelli inadmissible and infounded. The appellants argued for reduced penalties and different legal characterizations of their roles in a supermarket theft, claiming the surveillance was continuous. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that self-service stores lack the continuous custody required to exclude the aggravating circumstance of exposure to public trust.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: The aggravating circumstance of exposure to public trust in theft is excluded only when continuous, constant, and specifically effective surveillance exists, which is absent in self-service supermarkets where vigilance is occasional or sample-based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: SARGONI SHARON nato a ANCONA 11 17/01/1994 SPINELLI NADIA nato a PIACENZA il 16/10/1983 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Sharon Sargoni e Nadia Spinelli ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena inflitta; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso da Nadia Spinelli - con i quali la ricorrente si duole del vizio di motivazione e del travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza del concorso di persone - sono inammissibili in quanto costituiti da doglianze particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a fondamento delle richieste avanzate, nonostante i giudici del gravame abbiano adeguatamente motivato sulla ricostruzione del fatto nonché sulla funzione svolta dall'imputata, la quale fungeva da palo e da ausilio per consentire alla coimputata di assicurarsi la refurtiva;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Sharon Sargoni - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento del reato di furto nella forma tentata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui, con completa e lineare motivazione si è esclusa la configurabilità del tentativo atteso che i fatti si sono svolti sotto la diretta osservazione del personale di vigilanza. Il motivo di ricorso prospetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide e a cui si intende dare seguito, secondo cui integra il reato di furto in supermercato consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263;
Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, De Libero, Rv. 274381 - 01). Considerato che il secondo motivo - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge in ordine al ruolo, a lei attribuito, di partecipe - è parimenti manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza, ove è stato adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del concorso delle due imputate nella commissione del fatto di reato; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante la presenza di idonea sorveglianza - èmanifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493); che sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato quanto affermato condivisibilmente da questa Corte di legittimità secondo cui è configurabile l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede «nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll marzo 2026 Il Presidente Michele Romano (,..-..... , í r DePOSATATA t% CANC LSRIN i 2026 ..2Giudiziario korM