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Ordinanza — n. 24309/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for counterfeit trademark possession due to minor offense and lack of evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24309/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance acquittal for possession of counterfeit trademark signs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a finding of liability, but the court rejected this as an impermissible reassessment of facts. The decision rests on the principle that appeals cannot overturn a first-instance judgment based on a mere disagreement with the evaluation of proof.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against an acquittal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without demonstrating specific distortions of the trial record.

Parole chiave

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inadmissible appeal acquittal maintenance evidence reassessment counterfeit trademark minor offense Cassation procedure probative sources prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

gliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bonsignori Renato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Padova che ha prosciolto l'imputato dal reato di possesso di segni distintivi contraffatti per la particolare tenuità del fatto; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte dell'attenta analisi fornita dal giudice di prime cure, sì da far ritenere certamente integrato il reato in contestazione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove - è parimenti inammissibile, richiedendo una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità, omettendo di individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di una congrua motivazione offerta in primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MCANCELLERIA N di zissio