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Ordinanza — n. 24308/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic appeal seeking non-allowed re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24308/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court violated the law regarding liability for a specific crime, but the court found the appeal extremely generic. Consequently, the court rejected the request for a non-allowed re-evaluation of evidence, noting the territorial court had already conducted a thorough analysis.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A generic appeal seeking a non-allowed re-evaluation of evidence without specific grounds is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal re-evaluation of evidence procedural costs Corte di Cassazione bancarotta fraudolenta reato economico truffa d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: ANGEMI SALVATORE (CUI: 001H7ZQ) nato a CATANIA il 04/02/1973 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Angemi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato di cui «al capo a) dell'impugnazione» - è inammissibile in quanto estremamente generico e, in ogni caso, volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte dell'attenta e completa analisi fornita dalla Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e