Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Eugenio Amico's appeal against his conviction for falsifying identification documents inadmissible. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed in the appellate court, lacking specific argumentation, and found the second ground inadmissible because the corresponding appeal reason was missing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected in the appellate judgment without providing specific, new arguments, or if additional grounds are presented late without complying with the fifteen-day deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AMICO EUGENIO nato a CALTANISSETTA li 10/11/1958 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4626-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Eugenio Amico ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, con recidiva specifica e infraquinquennale.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale ha infatti chiarito (si veda, sul punto, pag.1 della sentenza impugnata) che la sostituzione della fotografia del titolare della carta d'identità con la propria nel documento originale presupponeva il previo possesso del documento originale in cui erano stati alterati la fotografia, la data del rilascio e la firma del funzionario. La falsificazione del documento originale e la successiva esibizione della sua copia sono condotte che integrano il reato contestato.
Di fronte a questa ricostruzione, che non è manifestamente illogica, il ricorrente oppone una propria ricostruzione dei fatti, che non è supportata da alcun elemento e che non può essere considerata fornita di una base probatoria affidabile. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce omessa motivazione sul falso innocuo — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Considerato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che, comunque, detti motivi erano stati presentati tardivamente, senza il rispetto del termine di quindici giorni anteriori all'udienza, da computarsi liberi, di cui alla disposizione appena evocata. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M