Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24220/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for defamation as generic and inadmissible under Article 591.1.c of Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24220/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of appeal, which merely repeated arguments already rejected by the lower court. The appellant challenged the conviction for defamation based on a lack of specific reasoning regarding the defendant's criminal responsibility. The court rejected this because the appeal lacked correlation with the decision and was manifestly unfounded given established case law on anonymous online publications.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 110 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the reasons given by the court of appeal, as they must demonstrate a lack of correlation with the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defamation conviction anonymous publication correlation requirement Code of Criminal Procedure criminal responsibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Considerato che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 110 cod. pen.
Considerato altresì che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod.
Art. 57 cod. pen.
nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez.
art. 110 cod. pen
Considerato altresì che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen.
art. 57 cod. pen
nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4608-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Considerato che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Considerato altresì che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782), come, nel caso di specie, la Corte di appello ha evinto dalla posizione dello scritto all'interno del giornale e dalla sua evidenza, segni di una precisa scelta redazionale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Considerato che alla soccombenza odierna dell'imputato consegue la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M