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Ordinanza — n. 24218/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against defamation conviction for reiterating unpreserved arguments regarding authorship attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of review merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive critique. The appellant challenged the conviction for defamation based on alleged flaws in the court's reasoning regarding the imputability of an unsigned article. The court ruled that such arguments failed to meet the threshold for specific legal criticism required to reopen a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of those already disallowed in the lower instance without providing new specific legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments defamation conviction lack of specific critique final judgment enforcement motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti
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Testo completo

posto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4604-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che, come evidenziato dalla Corte territoriale (si veda, sul punto, pag.3 del provvedimento impugnato), secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la pubblicazione di un articolo non firmato comporta l'attribuzione di esso al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio (Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M