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Ordinanza — n. 24217/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft due to inadmissible grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rosetta Bevilacqua inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for a new legal qualification of the theft act and reduced sentencing, but the court rejected these claims as either repetitive of lower court arguments or lacking the specific factual basis required for a valid challenge. Consequently, the original conviction for theft under Article 455 of the Penal Code was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot exercise its official power of legal qualification if it requires a different factual reconstruction not established by the lower courts, and appeals must contain specific, arguable grounds rather than generic complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification factual reconstruction specific argumentation theft conviction court costs procedural defect qualificazione giuridica dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 609 cod. proc. pen.
Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod.
art. 455 cod. pen.
art. 457 cod. pen.
art. 609 cod. proc. pen
Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci
pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv.
Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, Torrisi
Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, Ross
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Testo completo

posto da: BEVILACQUA ROSETTA nato a CROTONE il 01/05/1976 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4600-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Rosetta Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.455 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata — e il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata — sono inammissibili in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione giuridica del fatto storico nella fattispecie ex art.457 cod. pen. e alla conseguente riduzione della pena inflitta — non è deducibile in sede di legittimità siccome non oggetto di specifico motivo di appello. Non osta a tale conclusione la possibile riconducibilità della questione al novero della qualificazione giuridica.

Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730).

Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M la Dichiara i P.Q.M