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Ordinanza — n. 24212/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic failure to apply non-prosecution clause due to vague arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the non-prosecution clause were too generic and indeterminate. The appellant claimed a violation of law by failing to apply Article 131 bis of the Penal Code, but failed to provide specific reasons justifying why the defendant deserved acquittal. The court ruled that such vague grounds do not constitute a valid legal challenge, necessitating a dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The Court of Cassation must declare an appeal inadmissible if the grounds for non-prosecution are generic and indeterminate, failing to specify the reasons why the defendant merited acquittal.

Parole chiave

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non-prosecution clause generic appeal arguments Article 131 bis inadmissible appeal vague legal grounds Cassazione dismissal procedural inadmissibility cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
art. 495 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020
268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep.
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020
281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv.
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014
280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990
260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv.
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987
185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.
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Testo completo

posto da: RUFFOLO CHRISTIAN FRANCESCO nato a COSENZA il 23/01/1998 avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NNN,'N'NNNNRG 4550/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Christian Francesco Ruffolo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che il ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

— è generico per indeterminatezza circa le ragioni per cui l'imputato avrebbe meritato il proscioglimento anzidetto e analoga genericità caratterizzava l'appello sul punto, il che riverbera i suoi effetti anche sul ricorso oggi sub iudice; a quest'ultimo riguardo, si ricorda che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M