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Ordinanza — n. 24211/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late charge modification and missing evidence arguments in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24211/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and related offenses. The appellant argued that a late modification of the charge violated defense rights and that evidence regarding stolen electricity was insufficient. The court rejected these claims, ruling that the modification did not alter the essential facts allowing for defense and that the appeal lacked specific grounds for the omitted issues.

Regesto Legislator

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Art. 521, 522 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; The modification of the charge of offense does not violate the right of defense unless it radically transforms the essential elements of the concrete fact, creating uncertainty about the object of the accusation.

Parole chiave

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right of defense modification of charge theft of electricity inadmissible appeal particular triviality danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 521 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
l'art. 606, comma 3, cod.
art. 521 cod. proc. pen
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco
248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv.
Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope
Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

posto da: MORRONE SALVATORE ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 08/11/1960 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4548/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Salvatore Antonio Morrone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione del diritto di difesa per tardività della modifica del capo di imputazione — è manifestamente infondato giacché la modifica del /ocus commissi delicti non determina una diversità del fatto rilevante ex art. 521 cod. proc. pen., tanto più che l'imputato è residente presso l'immobile ove è avvenuto il controllo e, pertanto, non poteva nutrire dubbi sul fatto storico che gli veniva contestato.

A questo riguardo è corretta l'impostazione in diritto della sentenza impugnata giacché la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Donnizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per assenza di prova circa gli elementi essenziali del reato di furto di energia elettrica, con particolare riferimento alla quantificazione dei Kwh sottratti indicata nel capo di imputazione — è inammissibile perché mancava il corrispondente, specifico motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si 2tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso in esame, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è stata correttamente negata in ragione della pena edittale prevista per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M