Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise subjective imputation issues in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the issue of subjective imputation regarding the crime in the appellate stage. The appellant argued for a requalification of the offense and contested specific recidivism, but these grounds were deemed non-specific repetitions of previously rejected appellate arguments. Consequently, the court ruled that questions not properly deduced in the appeal cannot be raised in the cassation proceeding unless they are matters of law reviewable ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they raise issues on subjective imputation or specific recidivism that were not previously deduced as distinct grounds of appeal, as such matters must be specifically raised in the appellate judgment to be devolved to the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LIMA ESTEVES WILKER nato a ROMA il 19/04/1987 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4332-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Wilker Lima Esteves ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.497-bis comma secondo cod. pen, con recidiva specifica, reiterata e infraq u i nquen nale.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art.497-bis comma primo cod. pen. — non è consentito in sede di legittimità perché la censura sulla riferibilità soggettiva del fatto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della contestata recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.MIN CANC il Istmzio Ma