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Ordinanza — n. 24201/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding omitted warning about alternative sentencing under Cartabia reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24201/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to warn him about alternative sentencing and apply such a penalty. The court rejected this claim because the appeal was filed after the Cartabia reform but lacked any specific request for alternative sentencing, and the relevant procedural code does not mandate such a warning.

Regesto Legislator

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Art. 601 cod. proc. pen.; Art. 624-625 cod. pen.: An appeal filed after the Cartabia reform is inadmissible if it contains no specific request for alternative sentencing, as the procedural code does not require a prior warning regarding such penalties.

Parole chiave

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Cartabia reform alternative sentencing procedural warning inadmissible appeal criminal procedure code misura sostitutiva della detenzione omissione di soccorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 601 cod. proc. pen.
l'art. 601 cod. proc. pen., anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla c.d.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
d.lgs. n. 150 del 2022
l'atto di appello è stato proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d.
art. 601 cod. proc. pen
l'art. 601 cod. proc. pen., anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla c.d.
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Testo completo

posto da: MORETTI ANDREA nato a PERUGIA il 27/08/1969 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN'NRG 4296/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Andrea Moretti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624- 625 commi primo e secondo cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'omesso avviso della possibilità di pena sostitutiva e alla mancata applicazione di una pena sostitutiva — è manifestamente infondato perché:

1) l'atto di appello è stato proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) e, ciò nonostante, non conteneva alcuna specifica richiesta o doglianza in ordine alla sostituzione della pena;

2) l'art. 601 cod. proc. pen., anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, non prevede l'avviso circa la possibilità di richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M