Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation with appealed judgment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked a necessary correlation with the reasons underlying the lower court's decision. The appellant argued for generic circumstances to outweigh aggravating factors, but failed to explicitly cite specific defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal was inadmissible as it did not address the legal basis for the denial of prevalence established in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 69 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision was based, even if they appear intrinsically indeterminate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MELELLA DONATO nato a BATTIPAGLIA il 16/05/1988 avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3807/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Donato Melella ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che si incentra sulla mancata concessione delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato, infatti, che il ricorrente, oltre a non aver espressamente dedotto alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non si avvede che la Corte di merito ha negato - correttamente - la prevalenza, sulla base del divieto di legge di cui all'art. 69, u.c. cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M