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Ordinanza — n. 24193/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was manifestly unfounded. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding criminal responsibility, but the court found this merely repeated arguments already rejected on appeal without providing new substantive critique. Consequently, the conviction for aggravated threats was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded because it consists solely in the pedissequous repetition of arguments already rejected in the appellate judgment without offering a specific, argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetition of arguments lack of specific critique aggravated threats procedural costs criminal responsibility minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

posto da: GIUFFRIDA BIAGIO ANDREA nato a CATANIA il 17/11/1992 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3777/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Biagio Andrea Giuffrida ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia aggravata. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto è basato su un argomento che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare la doglianza non specifica ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla configurabilità del reato di minaccia in capo all'odierno ricorrente, sussistendone sia l'elemento oggettivo che soggettivo e dovendo prescindersi dall'impatto che la condotta dell'imputato ha avuto sulla vittima, data la natura di reato di pericolo astratto della minaccia (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M