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Ordinanza — n. 24191/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-punishment ground in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24191/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not raised as a specific motive in the appellate judgment. Although the applicant argued for a lack of motivation regarding this statutory cause, the law requires such new grounds to be explicitly stated in the appeal to avoid inadmissibility. The court further noted that even if the ground were valid, the statutory penalty for aggravated theft precludes acquittal, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A ground of non-punishment must be expressly raised as a motive of appeal; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible, and the statutory penalty may preclude the applicability of the non-punishment cause.

Parole chiave

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inadmissibility appeal non-punishment cause failure to raise motive appellate procedure rules aggravated theft penalty motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen.— non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen; Considerato, infine, che il ricorrente è anche parzialmente privo di interesse a dolersi della lacuna motivazionale, giacché, data la pena edittale, per il furto pluriaggravato non è possibile il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
Art. 585 co.1,4 e 5 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.— non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen; Considerato, infine, che il ricorrente è anche parzialmente privo di interesse a dolersi della lacuna motivazionale, giacché, data la pena edittale, per il furto pluriaggravato non è possibile il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: PALAZZO MARCELLO nato a NARDO' il 19/05/1965 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3195-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Marcello Palazzo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen.— non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Considerato che, nel caso di specie, l'applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. è stata richiesta per la prima volta con conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in data 21.11.2025, oltre i termini per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art.585 co.1,4 e 5 cod. proc. pen; Considerato, infine, che il ricorrente è anche parzialmente privo di interesse a dolersi della lacuna motivazionale, giacché, data la pena edittale, per il furto pluriaggravato non è possibile il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M