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Ordinanza — n. 24190/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction due to procedural defects and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24190/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for fraudulent bankruptcy upheld by the Court of Appeal in Trieste. The appellant's arguments were dismissed because the petition lacked the required analytical structure under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and failed to provide specific, non-generic grounds for review. The court emphasized that issues regarding translation and legal sufficiency had already been addressed in the appellate stage without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks an analytical enumeration of grounds according to the statutory grid and if the grievances are generic, repetitive of appellate arguments, or fail to specify the exact errors requiring review.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraudulent bankruptcy procedural defects lack of specificity Code of Criminal Procedure translation of acts legal sufficiency difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso tradisce fin dalla sua impostazione l'inammissibilità che lo contraddistingue, dal momento che risulta essere privo di un'analitica enunciazione e suddivisione dei motivi secondo la griglia di cui all'art. 606 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso tradisce fin dalla sua impostazione l'inammissibilità che lo contraddistingue, dal momento che risulta essere privo di un'analitica enunciazione e suddivisione dei motivi secondo la griglia di cui all'art. 606 cod.
Art. 2 cod. pen.
169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez.
Art. 1 R.D. n. 267 del 1942
267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs.
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Considerato, quanto alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che nell'appello non se ne deduceva l'omissione, ma solo che la copia notificata fosse in italiano, il che impone di richiamare le considerazioni sopra svolte circa la doglianza in punto di mancata traduzione di atti.
Art. 169 cod. proc. pen.
Considerato, inoltre, che la ragione di censura è aspecifica in quanto non si avvede che la Corte di appello ha spiegato che l'avviso predetto era stato regolarmente notificato al difensore quale domiciliatario ex lege dopo il corretto perfezionamento della procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen. .
art. 606 cod. proc. pen
Premesso che il ricorso tradisce fin dalla sua impostazione l'inammissibilità che lo contraddistingue, dal momento che risulta essere privo di un'analitica enunciazione e suddivisione dei motivi secondo la griglia di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye
Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia
Corte cost. n. 10 del 1993
Italia, § 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U., n.19601 del 28/02/2008, Niccoli
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

posto da: COSTEA FLORIN CONSTANTIN nato il 21/05/1980 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3190-2026 - Udienza del 13/05/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Florin Constantin Costea ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, che non contiene argomentazioni utili a smentire le considerazioni svolte dal Collegio sull'inammissibilità del ricorso e di seguito illustrate.

Premesso che il ricorso tradisce fin dalla sua impostazione l'inammissibilità che lo contraddistingue, dal momento che risulta essere privo di un'analitica enunciazione e suddivisione dei motivi secondo la griglia di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed è caratterizzato da un'esposizione non organica, a tratti incomprensibile, in cui sono presenti anche riferimenti del tutto inconferenti (si pensi al richiamo agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il Collegio ha operato uno sforzo di enucleazione delle doglianze, come di seguito affrontate.

Rilevato che la censura che denunzia violazione di legge quanto alla mancata traduzione degli atti giudiziari nella lingua madre dell'imputato non è deducibile in sede di legittimità, in quanto basata su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che, nello specifico, manca il confronto con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha motivatamente escluso il presupposto di fatto che avrebbe imposto la traduzione, ossia che l'imputato ignorasse l'italiano, presupposto che resta comunque valido anche alla luce degli ultimi approdi delle Sezioni Unite di questa Corte, A questo riguardo, in Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Ry. 288798 - 01, si legge «5.1.

Va preliminarmente ribadito che l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso non conosca la lingua italiana, come, da tempo, pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 - 01)». Rilevato che la doglianza che deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione delle produzioni della difesa è generica dal momento che non precisa quali documenti sarebbero stati trascurati e come ciò abbia implicazioni negative sulla tenuta della motivazione avversata. 2Considerato che analoga genericità contraddistingueva il corrispondente motivo di appello, il che impone di rilevarne ora per allora l'inammissibilità.

Rilevato che il motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in ordine ai requisiti per la fallibilità dell'impresa è manifestamente infondato, giacché, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez.

U., n.19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398); Rilevato, inoltre, che il motivo di ricorso è inammissibile anche perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il motivo di ricorso che denunzia violazione di legge in ordine alla mancata notifica di atti penali e fallimentari e circa il deficit che avrebbe contrassegnato il fascicolo della procedura fallimentare è parimenti inammissibile perché, salvo il riferimento all'avviso ex art. 415-bis di cui si dirà appresso, mancava il corrispondente motivo di appello ed è generico perché non specifica quali sarebbero le notifiche omesse.

Considerato, quanto alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che nell'appello non se ne deduceva l'omissione, ma solo che la copia notificata fosse in italiano, il che impone di richiamare le considerazioni sopra svolte circa la doglianza in punto di mancata traduzione di atti. Considerato, inoltre, che la ragione di censura è aspecifica in quanto non si avvede che la Corte di appello ha spiegato che l'avviso predetto era stato regolarmente notificato al difensore quale domiciliatario ex lege dopo il corretto perfezionamento della procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen. .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.3 r'N P.Q.MI LO 2026 io 4