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Ordinanza — n. 24150/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24150/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Barraco Aurelio inadmissible. The appellant contested the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing a defect in reasoning. The court ruled that such arguments are not admissible in the final review stage and that the lower court sufficiently explained the denial based on the appellant's established criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible in the final review stage if the lower court adequately cites the lack of positive reasons and the appellant's established criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances admissibility of appeal final review stage criminal record recidivism defect in reasoning recupero dei costi carattere economico di medicamenti procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

posto da: BARRACO AURELIO nato a MAZARA DEL VALLO il 13/12/1966 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barraco Aurelio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; nel motivare il diniego delle predette circostanze, risulta del tutto sufficiente indicarne la causa nella insussistenza di ragioni positivamente valutabili, peraltro in un quadro personologico già definito dalla riconosciuta recidiva reiterata e specifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara ina