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Ordinanza — n. 24148/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction due to inadmissible grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24148/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Alfredo and Giuseppe Restivo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the attribution of fraud to them and the application of Article 110 of the Penal Code regarding their joint involvement. The court rejected these arguments as either non-deducible facts or mere repetitions of previously dismissed points without specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e c.p.p.; Art. 110 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate arguments already rejected at lower levels or fail to demonstrate the decisiveness of non-deducible facts, as the court of law cannot re-evaluate the material facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud conviction joint criminal liability reiterative argument Court of Cassation censura dell'apprezzamento delle prove riapertura della pratica inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e c.p.p.
281085/01 - la decisività; per altro verso, il motivo non è consentito, essendo diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa al giudice di legittimità, che può solamente valutare l'apparato motivazionale in relazione alla sussistenza dei vizi indicati all'art. 606, lett.
Art. 110 c.p.
pen.; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod.
art. 110 cod. pen
pen.; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., contestando il concorso di Giuseppe Restivo nella truffa è reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009
Letti il ricorso e la memoria di Restivo Alfredo e Restivo Giuseppe; ritenuto che il primo motivo, che contesta la riferibilità della truffa ai Restivo, lamenta il travisamento di una circostanza non deducibile a fronte della 'doppia conforme' (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
243636 - 01), senza dimostrarne - come pure richiesto dalla giurisprudenza: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
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Testo completo

posti da: RESTIVO ALFREDO nato a LOCRI il 24/03/1993 RESTIVO GIUSEPPE nato a BIANCAVILLA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /r\RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Restivo Alfredo e Restivo Giuseppe; ritenuto che il primo motivo, che contesta la riferibilità della truffa ai Restivo, lamenta il travisamento di una circostanza non deducibile a fronte della 'doppia conforme' (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 - 01), senza dimostrarne - come pure richiesto dalla giurisprudenza: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085/01 - la decisività; per altro verso, il motivo non è consentito, essendo diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa al giudice di legittimità, che può solamente valutare l'apparato motivazionale in relazione alla sussistenza dei vizi indicati all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., contestando il concorso di Giuseppe Restivo nella truffa è reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr. pag. 6: proprietà della vettura utilizzata; predisposizione nella stessa, come in altre rinvenute nello stesso campo nomadi ove abitavano i Restivo, dell'artificio idoneo alla commissione della 'truffa dello specchietto'; invito al Pinna a desistere dal chiamare i Carabinieri), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M